Per immettere sul mercato AEE, i produttori devono registrarsi online presso la Camera di Commercio competente. L’iscrizione è obbligatoria prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 ed è indipendente dal metodo di vendita utilizzato, inclusa la vendita a distanza.
La scrivania personale è accessibile, con dispositivo di firma digitale dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto delegato.
- Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
- Comunicazione Annuale: va utilizzata per presentare la Comunicazione annuale
- Archivio Pratiche: serve per consultare l'elenco delle pratiche presentate
- Visure: contiene le visure aggiornate e l'attestato di iscrizione
Suggeriamo infine di consultare la sezione FAQ dove sono riportate una serie di ulteriori informazioni utili.
Il manuale contiene informazioni relative agli obblighi dei produttori, alle modalità per presentare la pratica di iscrizione e la comunicazione annuale.
La guida, aggiornata ad ottobre 2018, fornisce le indicazioni che consentono ai sistemi collettivi di effettuare il versamento delle tariffe per conto dei propri iscritti.
Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori ha ritenuto di offrire il proprio contributo alla causa della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti da parte di produttori ed importatori in ordine alla corretta collocazione di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa RAEE.
Il documento, pertanto, cerca di individuare criteri semplici ed univoci seguendo i quali gli operatori possano classificare correttamente i propri prodotti.
Se le indicazioni contenute nel documento si rilevassero insufficienti a stabilire se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014, il produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo di esprimersi.
A tal fine il produttore può inviare una richiesta, corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura, dell'indicazione delle difficoltà incontrate nella classificazione, unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso, all'indirizzo pec del comitato: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it
Il documento contiene le FAQ pubblicate nel 2014 dalla Commissione Europea relative alla seconda direttiva RAEE 2012/19/CE
Il network dei registri europei ha sviluppato alcune linee guida per una interpretazione armonizzata delle sei nuove categorie che rientrano che rientrano nell'ambito di applicazione aperto della Direttiva RAEE
Riesame, pubblicato ad ottobre 2013, del campo di applicazione della direttiva 2012/19
L'entrata in vigore del campo aperto di applicazione non modifica la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.
Non vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non viene modificato il d. lgs. 49/2014.
In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs. 49/2014.
La Commissione europea nella relazione COM(2017) 171 final del 18 aprile 2017, avente ad oggetto il riesame del campo di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato 1 della nuova direttiva RAEE … alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri.
Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III.