Registro Pneumatici

Accessi alle aree riservate

Al fine di adempiere agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 182/2019, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi al Registro Pneumatici.

L'iscrizione è effettuata, in via telematica, attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, pubblicata sul Registro Pneumatici e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente.

La scrivania personale è accessibile, con dispositivo di firma digitale dotata di certificato di autenticazione del legale rappresentante o di altro soggetto delegato.

Le funzioni disponibili nella scrivania sono le seguenti:

  • Nuova Pratica: serve a presentare una nuova pratica di iscrizione, di variazione o di cancellazione
  • Comunicazioni periodiche: vanno utilizzate per presentare le Comunicazioni previste dal D.M. 182/2019
  • Archivio Pratiche: serve per consultare l'elenco delle pratiche presentate
  • Visure: contiene le visure aggiornate e l'attestato di iscrizione


N.B. Il Registro non è ancora attivo. Verrà data comunicazione dell'avvio delle iscrizioni con apposita news. 

Manuali e documentazione

Il presente manuale contiene le istruzioni da seguire per consentire ai produttori e importatori di pneumatici di effettuare l’accesso al Registro Pneumatici per la presentazione delle pratiche telematiche.


Il presente Manuale contiene le istruzioni da seguire per consentire alle forme associate di gestione di pneumatici fuori uso di effettuare l’accesso al Registro Pneumatici per la presentazione delle pratiche telematiche.

L’art. 5 (Oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Registro Pneumatici) del D.M. 147/2024 che definisce le modalità di funzionamento del Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, stabilisce che ai fini della copertura dei costi derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le Camere di commercio competenti determinano una tariffa sulla base del costo effettivo del servizio reso ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Per garantire il rispetto del principio di equità e proporzionalità, la tariffa è commisurata alla quantità di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore, così come comunicata ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro n. 182 del 2019.


Modalità di calcolo

La tariffa è stata determinata sulla base della stima del costo effettivo del servizio reso ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e commisurata alla quantità di pneumatici immessa sul mercato da ciascun produttore e importatore, in linea con i principi di equità e proporzionalità, previsti dall’art. 5 c. 2 del Decreto 16 aprile 2024.

La tariffa adottata è articolata in una quota fissa pari a 30,00 € per ciascun produttore e in una quota variabile, determinata per il triennio 2025-2027, di 0,63 € a tonnellata di pneumatici immessi sul mercato.

La tariffa verrà comunque aggiornata ogni tre anni, tenendo conto del costo effettivo sostenuto per la gestione del Registro Pneumatici.


Modalità di versamento

La tariffa è versata dai produttori e dagli importatori, al momento dell’iscrizione nel Registro Pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 182 del 2019.

I produttori neo-operanti versano, al momento dell’iscrizione, unicamente la quota fissa della tariffa.

La piattaforma del Registro pneumatici, sulla base delle condizioni tariffarie sopra descritte e delle quantità dichiarate, provvederà al calcolo automatico degli oneri a carico di ciascun soggetto obbligato e a rendere disponibili gli strumenti per il pagamento.

Il versamento delle tariffe  avviene mediante l’infrastruttura di  PagoPa, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni. 

In adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 228 del d.lgs n. 152 del 2006, è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del dm n. 182 del 2019 “I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente per l’intero anno solare. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.”

Al fine di assicurare trasparenza agli operatori della filiera nelle operazioni di richiesta di ritiro degli pneumatici fuori uso, si indicano di seguito i contatti delle forme di gestione associate ed individuali, a cui i generatori di PFU possono inviare le proprie richieste di ritiro:


Ulteriori informazioni: https://www.mase.gov.it/pagina/forme-di-gestione-pfu

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto del D.M. 19 novembre 2019, n. 182 il contributo 2025 dovrà essere determinato a copertura dei costi di gestione di quantità in peso di PFU pari al 95% del peso degli pneumatici nuovi immessi sul mercato nel 2024, tenendo conto degli eventuali avanzi di gestione conseguiti negli anni 2022 e 2023 nonché dei ricavi/corrispettivi conseguiti nell’ambito dell’attività di gestione. Nel caso di contratti in scadenza, per tali ricavi/corrispettivi sarà indicata la previsione per l’anno 2025.

Pertanto, nel prospetto informatico dovranno essere indicati:

  • l’avanzo di gestione eventualmente conseguito nell’esercizio della gestione 2022, come da bilancio o da rendiconto della gestione 2022;
  • l’avanzo di gestione eventualmente conseguito nell’esercizio della gestione 2023, come da bilancio o da rendiconto della gestione 2023;
  • l’ammontare dell’avanzo 2022 che sarà utilizzato nel 2025 per la gestione degli PFU oggetto di accordo di programma, protocollo d’intesa o altro accordo;
  • l’ammontare dell’avanzo 2022 da destinarsi alla riduzione del contributo 2024;
  • l’ammontare dell’avanzo 2023 da destinarsi alla riduzione del contributo 2024;
  • ricavi/corrispettivi conseguiti nell’ambito dell’attività di gestione.

Si evidenzia che il prospetto informatico dovrà essere inviato esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: ecb@pec.mase.gov.it, entro il 31 ottobre 2024.

Ulteriori informazioni: https://www.mase.gov.it/pagina/contributo-pfu-2025

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FAQ - Domande frequenti

Il Registro Pneumatici è il registro informatico nazionale per produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 182 del 2019. 

Devono iscriversi:

• Produttori e importatori italiani di pneumatici, anche neo operanti.

• Rappresentanti autorizzati di produttori o importatori esteri.

L’iscrizione delle Forme associate di gestione (consorzi o società consortili) è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.


No. All'iscrizione delle forme associate di gestione di cui all'articolo 4 del D.M. n. 182/2019 provvede la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a seguito dell'approvazione di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto.

L’accesso avviene tramite identità digitale (SPID, CNS o CIE) e consente di operare per conto dell’impresa. 

L'iscrizione al Registro Pneumatici è effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio è disponibile al seguente link: www.renap.gov.it/registro-pneumatici

È necessario utilizzare un’identità digitale (SPID, CNS o CIE) e firmare digitalmente la pratica. 

Sul sito www.renap.gov.it/registro-pneumatici sono disponibili appositi manuali che illustrano le modalità di presentazione delle pratiche di iscrizione al Registro Pneumatici.

I produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti ad iscriversi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni, pubblicata sul portale del Registro Pneumatici (www.renap.gov.it) e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

I produttori e importatori di pneumatici neo operanti sono tenuti ad iscriversi contestualmente all'inizio della loro attività.

• Dati anagrafici dell’impresa (per le imprese italiane i dati sono recuperati automaticamente dal Registro delle Imprese).

• Informazioni sulla modalità di gestione degli pneumatici fuori uso.

• Comunicazione delle quantità di pneumatici immesse sul mercato

Nel caso produttori/importatori che adempiono in modo individuale alla gestione dei PFU deve essere allegato il Progetto descrittivo o idonea documentazione.

Nel caso di adempimento individuale indiretto devono essere allegate le autorizzazioni possedute dalle imprese delle quali il produttore/importatore si avvale per la gestione dei PFU.

• Tassa di concessione governativa: €168,00.

• Imposta di bollo virtuale: €16,00.

• Contributo annuale: composto da una quota fissa pari a € 30,00 ed una quota variabile calcolata sulla base della quantità di pneumatici immessa sul mercato.

I pagamenti dell’imposta di bollo e del contributo annuale avvengono tramite PagoPA. Il pagamento della Tassa di concessione governativa avviene attraverso versamento su apposito C/C. 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.M. n. 147/2024 le modalità di calcolo e di versamento della tariffa sono pubblicate sul portale del Registro Pneumatici alla sezione "Manuali e documentazione"

La pratica di iscrizione prevede il pagamento della Tassa di Concessione Governativa (attualmente pari a 168,00 euro), l'imposta di bollo (attualmente pari a 16,00 euro) e la tariffa annuale (pari a 30,00 euro di parte fissa più una parte variabile proporzionale all'immesso sul mercato dell'anno precedente). I pagamenti sono dunque associati al singolo produttore/importatore che si iscrive a prescindere da chi li effettua.

Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 del D.M. n. 182/2019, che assicura la copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la tariffa di cui al precedente capoverso.

Negli anni successivi all'iscrizione, i soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni di cui all'Allegato III del D.M. n. 182/2019 sono tenuti al versamento del contributo annuale (entro il 31 gennaio). Il pagamento è associato alla pratica di comunicazione.

La tariffa è calcolata per ogni produttore sulla base del quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente, pertanto, non è calcolata sul totale immesso della forma associata.

Il Registro consentirà il pagamento cumulativo della tariffa da parte della Forma associata per conto dei propri associati.

Il numero di iscrizione al Registro Pneumatici è costituito da 14 caratteri alfanumerici e deve essere indicato in tutti i documenti commerciali.

Il numero di iscrizione al Registro Pneumatici dovrà essere obbligatoriamente indicato nei documenti commerciali a seguito dell’accoglimento dell'istanza di iscrizione allo stesso Registro.

L'iscrizione di un'impresa che produce o importa pneumatici che adempie agli obblighi di adesione in forma associata non deroga dall'obbligo di iscrizione dell’impresa al Registro Pneumatici. 

Dal punto di vista tecnico la pratica di iscrizione al Registro Pneumatici viene presentata da un utente che rappresenta il soggetto obbligato all'iscrizione (produttore o importatore di pneumatici) o da una persona fisica che il rappresentante del soggetto obbligato ha indicato al Registro come suo incaricato. L'incaricato può essere anche una persona fisica esterna al produttore/importatore.

In ogni caso la pratica di iscrizione del produttore, comprensiva dei dati relativi alle quantità immesse sul mercato nell'anno solare precedente, deve essere presentata, dal rappresentante del produttore o da un suo incaricato, dall'area riservata del "produttore/importatore".

La pratica di iscrizione prevede il pagamento della TCG (attualmente pari a 168 euro), l'imposta di bollo (attualmente pari a 16,00 euro) e la tariffa annuale (pari a 30,00 euro di parte fissa più una parte variabile proporzionale all'immesso sul mercato dell'anno precedente).

In sede di presentazione della pratica di iscrizione, i pagamenti sono riferiti al singolo produttore/importatore che si iscrive a prescindere da chi materialmente presenta la pratica di iscrizione (rappresentante o incaricato) ed effettua il pagamento.

Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 del D.M. n. 182/2019, che assicura la copertura dei costi della gestione degli pneumatici fuori uso, comprende la tariffa di cui al precedente capoverso.

Negli anni successivi all'iscrizione, i soggetti obbligati alla comunicazione delle informazioni di cui all'allegato III del D.M. n. 182/2019 sono tenuti al versamento del contributo annuale (entro il 31 gennaio). Il pagamento è associato alla pratica di comunicazione.

La tariffa è calcolata per ogni produttore sulla base del quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente, pertanto, non è calcolata sul totale immesso della forma associata. Il Registro consentirà il pagamento cumulativo della tariffa da parte della Forma associata per conto dei propri associati

Il sistema verifica la validità dell’identità digitale, la legittimazione del soggetto operante, la correttezza dei dati inseriti e il pagamento degli importi dovuti.

Sono previsti controlli sull'inserimento delle quantità sia in temini di tonnellate che numero di pezzi e controlli di coerenza tra quantitativi in tonnellate e pezzi per tipologia.

No, le comunicazioni periodiche, diverse dalla comunicazione di immesso sul mercato, non prevedono oneri. 

Le variazioni o la cancellazione devono essere comunicate entro 30 giorni. La cancellazione è obbligatoria prima della chiusura dell’impresa e comporta l’impossibilità di immettere pneumatici sul mercato. 

È prevista la possibilità di verificare le informazioni da comunicare prima della trasmissione.

In relazione alla comunicazione annuale da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno è prevista la possibilità di trasmettere, entro 45 giorni successivi alla scadenza, una comunicazione che rettifica i dati comunicati.

Nel Registro Pneumatici verrà implementato un format prestabilito per la comunicazione dell'avvenuto trasferimento del contributo ambientale da parte del produttore/importatore alla forma associata di gestione, che potrà curare autonomamente l’immissione dell’informazione nel Registro. Non è prevista l’acquisizione della copia della documentazione dei versamenti effettuati.

In questo contesto il format dovrebbe prevedere almeno le seguenti informazioni: numero di iscrizione del produttore/importatore al Registro Pneumatici, anagrafica del produttore/importatore, numero e data del pagamento (come da contabile del bonifico) e valore del contributo incassato. L’utilizzo della fattura quietanzata (60 giorni per l’emissione) posticiperebbe in maniera forzata la cadenza della comunicazione del trasferimento del contributo.

Il pagamento revocato può essere cancellato, ma il sistema ne terrà in ogni caso traccia.

• Comunicare periodicamente le quantità di pneumatici immessi sul mercato e gestiti.

• Trasmettere ogni variazione dei dati comunicati entro 30 giorni.

• Riportare il numero di iscrizione nei documenti commerciali.

• Rendere visibile il numero di iscrizione sul proprio sito internet (per vendite a distanza).

• Quantità di pneumatici immessi sul mercato ed esportati.

• Quantità di PFU raccolti (anche su base trimestrale) e gestiti.

• Contributi ambientali applicati e versati.

• Bilancio di esercizio e relazione sugli obiettivi raggiunti.

La comunicazione avverrà su base trimestrale con le seguenti scadenze: 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio. Per il 2025 la prima scadenza è il 31 luglio.

L'obbligo di comunicazione dell'articolo 6 del D.M. n. 182/2019 è in capo alla forma di gestione scelta dal produttore (associata o individuale).

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 147/2024 saranno messe a disposizioni modalità di caricamento facilitate di dati, tenendo però conto del fatto che i dati dovranno essere comunque riferiti a ogni singolo produttore/importatore

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.M. n. 147/2024 saranno messe a disposizioni modalità di caricamento facilitate di dati.

Gli obblighi possono essere adempiuti in forma individuale o associata, con comunicazione delle modalità di gestione al momento dell’iscrizione. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 144/2024, la Camera di Commercio rilascia ai soggetti sottoposti ai regimi di responsabilità estesa, e dunque anche alle forme associate di gestione iscritte dal Ministero dell’Ambiente, un numero di iscrizione che le stesse dovranno indicare sul loro sito web e nei documenti commerciali.

Il contributo ambientale è un importo pagato dagli utenti finali per coprire i costi di gestione dei PFU. Deve essere indicato chiaramente in fattura in tutte le fasi di commercializzazione. 

L'obbligo è stabilito all'articolo 3, comma 9 del Decreto 147/2024

L'articolo 3, comma 9 del D.M. n. 147/2024 prevede che i soggetti che utilizzano le piattaforme on-line per la conclusione dei contratti di vendita a distanza comunicano alla piattaforma on-line utilizzata, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (UE) 2022/2065, il numero di iscrizione al Registro Pneumatici.

Il numero di iscrizione al Registro Pneumatici così come quello dei soggetti obbligati ad un regime EPR sarà disponibile nell'apposita sezione "iscritti" nel Registro nazionale dei produttori istituito ai sensi del decreto 15 aprile 2024, n. 144 (RENAP)

Il numero di iscrizione va riportato necessariamente sui documenti commerciali italiani.  

L’elenco delle imprese iscritte è pubblicato sul sito del Registro Nazionale dei Produttori, alla sezione "Iscritti", con informazioni sui dati identificativi e sulla forma di gestione prescelta. 

L'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.M. n. 182/2019 definisce il produttore o importatore degli pneumatici come la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.M. n. 182/2019 definisce il produttore o importatore neo operante come il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l'attività nell'anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta.

L'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.M. n. 182/2019 definisce il rappresentante autorizzato come la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l'importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 228 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152

L'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.M. n. 182/2019 definisce pneumatici le componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi impressione ovvero camere d'aria

L'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.M. n. 182/2019 definisce come immesso sul mercato il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche.

L'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.M. n. 182/2019 definisce pneumatici fuori uso gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi virgola e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo.

• Sanzioni pecuniarie proporzionali al contributo percepito per i quantitativi non gestiti.

• Sanzioni per omissioni o ritardi nelle comunicazioni obbligatorie.