In vigore il nuovo Decreto Batterie
Il 7 marzo 2026 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. 10 febbraio 2026, n. 29, che adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.
La disciplina introdotta prevede, tra le altre cose:
• la nuova classificazione delle batterie prevista dal Regolamento UE in base cinque categorie: portatili, industriali, batterie veicoli a combustione interna (SLI), bici e monopattini elettrici (LMT), e auto elettriche (EV);
• il rafforzamento del principio di responsabilità estesa del produttore (EPR) che attribuisce ai produttori l’obbligo di finanziare e organizzare tutte le operazioni necessarie alla raccolta, al trattamento e al recupero dei rifiuti di batterie;
• la procedura di riconoscimento da parte del Ministero dell’ambiente dei sistemi di gestione collettivi ed individuali per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore;
• l’istituzione del nuovo Registro dei produttori di batterie, il quale, come registro di filiera, è parte integrante del Registro nazionale dei produttori (RENAP);
• un complesso sistema sanzionatorio per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.
L’attuale Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile accumulatori di cui al d.lgs. 188/2008, resta attivo fino alla completa implementazione del nuovo Registro dei produttori di batterie.
Sul portale del Registro nazionale dei produttori (RENAP) e nel sito istituzionale del Ministero dell’ambiente verrà data notizia dell’avvio del nuovo Registro, l’apertura delle iscrizioni e sarà messa a disposizione la procedura di registrazione.
Solo a seguito della comunicazione di apertura, tutti produttori, inclusi quelli già iscritti all’attuale Registro nazionale pile e accumulatori, potranno presentare la domanda di registrazione che dovrà avvenire entro i sessanta giorni successivi all’avvio del nuovo Registro.
L’iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio competenti e dovrà contenere tutte le informazioni previste all’art. 55 del Regolamento (UE) 2023/1542 nonché l’indicazione della modalità con la quale il produttore intende adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (sistema di gestione individuale o collettivo).
Ulteriori e successive informazioni saranno disponibili nella sezione “news” del RENAP.