Artt. 178-bis, 178-ter, 178-quater e 237 d.lgs. 152/2006
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha disposto la modifica dell’articolo 178-bis, l’introduzione dell’articolo 178-ter e la modifica dell’articolo 237 del del d.lgs. n. 152/2006.
L’articolo 178-bis del d.lgs. n. 152/2006, prevede al comma 1, che al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore.
I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con i decreti dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177.
L’articolo 178-ter, del d.lgs. n. 152/2006 indica i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.
L’articolo 178-quater, del d.lgs. n. 152/2006, introdotto con il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, stabilisce che qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter. Inoltre, prevede specifiche modalità per l’adempimento degli obblighi in materia di EPR nel settore del commercio elettronico.
L’articolo 237 del medesimo decreto indica i criteri direttivi che devono essere rispettati dai sistemi di gestione.
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